IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


  Visto  l'articolo  5,  commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2007  concernente  la dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora
del  27  giugno  2008,  ha  rilevato  la  non  conformita' al diritto
comunitario  dell'articolo  8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663;
  Ritenuto,  in  particolare,  che l'articolo 8, comma 9, non dispone
per  la  deroga  alla  procedura di valutazione d'impatto ambientale,
bensi'  per  il  suo  completamento  successivamente  all'avvio della
esecuzione dell'intervento progettato;
  Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226
del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  nel quale la
Commissione  europea  ribadisce la posizione assunta nella lettera di
messa in mora;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  confermare  il disposto normativo
emergenziale al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'articolo  19  del  citato  decreto-legge n. 90/2008 con il quale e'
stato  prorogato  fino  al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania;
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                               Dispone


                               Art. 1.



  1.  L'articolo  8,  comma  9,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, e' abrogato.
  2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
afferenti  al  vertice  G8 sia necessario acquisire la valutazione di
impatto  ambientale  di  competenza  statale  e regionale, i relativi
termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.